I consiglieri presentano la mozione di sfiducia del Sindaco
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L′art. 10 della L.R. 35/1997, come sostituito dall′art. 2 della L.R. 25/2000, stabilisce, al comma 1°, che " Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati"; dispone poi, al comma 2°, che " La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l′immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell′Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all′amministrazione dell′ente con le modalità dell′articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35"....(nella foto il Consigliere Rosario Lapunzina)
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