L'assessore Caleca incontra gli Amministratori delle Province

L'Assessore regionale dell'Agricoltura Nino Caleca (foto) come da nota inviata anche ad Anci Sicilia, al Presidente del Parco delle Madonie e ai Comuni dell'Ente Parco delle Madonie, lunedì 16 febbraio alle ore 10 incontrerà a Palermo presso Villa Malfitano gli amministratori delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani per un confronto sui temi:

1) Misure urgenti in materia di IMU agricola
2) Avvio delle iniziative sulla Banca della Terra
3) Protocolli di intesa per la manutenzione delle strade di campagna.

L'incontro sarà replicato per i sindaci delle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, mercoledì 18 febbraio alle ore 10.30 presso la sede ESA di Catania

Ricordiamo - sottolinea Michele Mogavero Responsabile del Blog dei lavoratori forestali e degli Addetti Antincendio http://forestaliantincendiosicilia.blogspot.it/ -  agli interessati che al punto 3 entrano in gioco i lavoratori forestali. 


LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16

Art. 41
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. L'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente
necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi,contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni
interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata
collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.