L'ordinanza del sindaco Mario Cicero per il Carnevale

COMUNE DI CASTELBUONO

PROVINCIA DI PALERMO
IL SINDACO
ORDINANZA N°12 DEL 10.febbraio. 2009
PREMESSO CHE:
nel mese di febbraio si terrà il carnevale edizione 2009;
in occasione della manifestazione in argomento verranno organizzate feste da ballo nei locali pubblici e privati ubicati nel territorio comunale oltre la tradizionale sfilata dei carri allegorici ed altre iniziative;
nelle precedenti edizioni si è registrato un maggior afflusso turistico e della cittadinanza per le vie del centro abitato;
RILEVATO che l′eccessivo consumo di bevande alcoliche abbinato all′euforia del carnevale può generare episodi che turbano la sicurezza urbana;
RILEVATO che alla manifestazione parteciperanno numerosi bambini per i quali a maggior ragione necessita garantire idonei livelli di sicurezza urbana;
RILEVATO che in occasione di manifestazioni con la partecipazione di un numeroso pubblico, gli acquirenti di pubblici esercizi di somministrazione, esercizi commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo le bottiglie di vetro e le lattine;
CONSIDERATO CHE le bottiglie di vetro e le lattine costituiscono oggetti che potenzialmente possono offendere le persone;
RITENUTO opportuno assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l′incolumità pubblica di tutte le persone;
VISTO l′art. 54, c. 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125;
VISTO l′art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l′art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificata dall′art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125;
VISTO il Decreto del Ministro dell′Interno del 5 agosto 2008;
VISTO l′art. 34 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale, n. 90, del 22 luglio 1994;
VISTA la comunicazione preventiva all′Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, prot. n. 2413, dell′11.02.2009, in osservanza di quanto previsto dall′art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
PER i motivi indicati in premessa;
ORDINA
A chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla vendita al dettaglio, nel periodo compreso tra il 12 ed il 25 febbraio 2009 il divieto di vendere al dettaglio bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglie di vetro ed in lattine dalle ore 16:00 fino alla chiusura degli esercizi e nei giorni 22 e 24 febbraio 2009, in occasione della sfilata dei carri allegorici, dalle ore 08:00 fino alla chiusura degli esercizi.
Si precisa che il divieto di cui sopra dovrà essere osservato anche dagli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il consumo o l′asporto fuori dal locale.
A chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche circoli privati, nel periodo compreso tra il 12 ed il 25 febbraio 2009 il divieto di somministrare bevande alcoliche dalle ore 23:00 fino alla chiusura degli esercizi e nei giorni 22 e 24 febbraio 2009, in occasione della sfilata dei carri allegorici, dalle ore 14:00 fino alla chiusura degli esercizi.
A chiunque organizzi, a vario titolo ed in forme diverse, feste da ballo in locali da pubblico intrattenimento, nel periodo compreso tra il 12 ed il 25 febbraio 2009 il divieto di somministrare per il consumo bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglie di vetro ed in lattine, è fatto divieto, altresì, di somministrare bevande alcoliche dalle ore 23:00 fino al termine della serata danzante.
A chiunque organizzi fuori dall′ambito familiare feste da ballo senza scopo di lucro, nel periodo compreso tra il 12 ed il 25 febbraio 2009, è fatto obbligo di comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli organizzatori; il luogo; la data e l′orario della serata danzante, inoltre, è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche e di somministrare bevande analcoliche per il consumo in bottiglie di vetro ed in lattine;
In occasione delle sfilate dei carri allegorici dei giorni 22 e 24 febbraio 2009 è fatto divieto ai partecipanti alle sfilate di consumare bevande alcoliche e di far uso di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande analcoliche.
Per le violazioni alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 come previsto dall′art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il presente provvedimento costituisce prescrizione all′attività ai sensi e per gli effetti dell′art. 9 del R.D. N. 773/1931 del T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell′autorizzazione alla somministrazione.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
pubblicata all′Albo Pretorio;
resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Castelbuono;
trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri per il controllo sull′osservanza del provvedimento;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Castelbuono, 9 febbraio 2009.
IL SINDACO
F.to Mario Cicero